Illecito configurabile come reato e giudizio civile

Va confermato che qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, il giudice civile non può sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento, con conseguente applicazione della seconda parte del comma 3 dell’art. 2947 c.c., poiché tale ultima norma non contempla l’archiviazione tra i presupposti che giustificano il regime ivi disciplinato. Pertanto, nel caso di illecito da circolazione stradale, il giudice civile è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decreto di archiviazione e l’attività prodromica alla sua adozione, a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello biennale di cui al comma 2 del citato art. 2947 o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato, ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell’illecito.

NDR: in tal senso Cass. n. 6858/2018.

Tribunale di Milano, sentenza del 1.6.2022, n. 4858

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