Illecito civile e reato: prescrizione del diritto al risarcimento qualora il giudizio penale non sia stato promosso

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.) perché il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (fattispecie in tema di sinistro stradale).

NDR: in tal senso Cass. SU 27377/2008.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.5.2024, n. 12756

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