Idoneità alla circolazione del veicolo affidato al dipendente: responsabilità del datore

È onere del datore di lavoro predisporre e accertarsi della idoneità alla circolazione del veicolo affidato al dipendente (nel caso in esame – domanda per il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro relativo a sinistro stradale – il giudice dell’appello precisa che, posto tale principio, può nella specie presumersi che l’eccessiva usura degli pneumatici – desumibile dal verbale dei Carabinieri – abbia avuto, in assenza di elementi decisivi in senso contrario – non vi sono, in particolare, allegazioni o prove in ordine ad una condotta imprudente o adottata in violazione delle norme del Codice della Strada da parte del dipendente -, un effetto determinante, o quantomeno concausale,  nella perdita del controllo che ha determinato il sinistro, verificatosi su un tratto di strada bagnato a causa della pioggia; ciò tanto più alla luce della considerazione che il datore di lavoro aveva  chiesto, circa 20 giorni prima del sinistro, i preventivi per la sostituzione dei pneumatici, circostanza quest’ultima che porta presumibilmente a ritenere che la stessa fosse consapevole delle non ottimali condizioni del veicolo con conseguente suo obbligo, nel lasso di tempo necessario a provvedere alla riparazione, di fornire al proprio dipendente per lo svolgimento della sua attività lavorativa un altro veicolo idoneo alla circolazione; deve pertanto essere affermata la responsabilità del datore ai sensi dell’art. 2087 c.c. in relazione ai danni subiti dal dipendente).

Corte di appello di Roma, sentenza del 30.6.2022

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