Guidatore trasportante in stato di ebrezza e fatto colposo del danneggiato

Il fatto colposo posto in essere dal danneggiato, per assumere rilievo ai fini dell’art. 1227, primo comma, c.c., deve connettersi causalmente all’evento dannoso (inteso quale sinistro stradale occorso), non potendo quest’ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante e non potendosi pertanto connettere direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito; nella specie deve dunque essere provato, da un lato, l’effettivo superamento – da parte del guidatore trasportante – del tasso alcolico consentito, e, dall’altro, la consapevolezza, in capo al trasportato, di tale circostanza, siccome notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza.

NDR: in senso conforme Cass. n. 1295 del 19.01.2017.

Tribunale di Milano, sentenza del 3.2.2022, n. 910

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