Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti: accertamento dell’alterazione psico-fisica

Per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 589, comma terzo, n. 2, c.p., non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe . L’alterazione richiesta per l’integrazione del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 C.d.S., esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione. Pertanto, ai fini del giudizio di sussistenza dell’aggravante in parola, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma anche che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione. Tanto non può essere desunto dai soli elementi sintomatici ma richiede sia un accertamento tecnicobiologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica.

Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 10.11.2021, n. 40543

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