In caso di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avviso di cui all’art. 114 disp.att. cod.proc.pen. non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all’art. 357 cod.proc.pen., in cui, secondo quanto stabilito dall’art.115 disp.att. cod.proc.pen., l’annotazione di tale adempimento non è prescritta; ove la predetta prova trovi la sua fonte in una deposizione testimoniale, il giudice di merito è tenuto a verificare l’attendibilità della testimonianza in merito a quanto dal testimone direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, dando conto delle specifiche ragioni sottese alla mancata verbalizzazione dell’avviso.
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 29.04.2021, n. 18349
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