Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma I, c.p., ma non occorre la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
La norma di cui all’art. 131-bis c.p. correla l’esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell’entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all’art. 133, comma I, c.p., e non invece con riguardo a quelli indicativi di capacità a delinquere, di cui al comma II, includenti la condotta susseguente al reato (nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell’imputato che si era posto alla guida di una potente motocicletta, cioè di un veicolo per la cui condizione servono una speciale abilità ed un’attenzione assai vigile, avendo assunto bevande alcoliche in misura tale che, ancora a diverso tempo dall’incidente, nel sangue v’era una concentrazione alcolica di ben 0,94 g/i e che, in detta circostanza, aveva fatto salire come passeggero l’amico poi deceduto nel successivo incidente, esponendolo ai rischi elevati derivanti dall’assunzione di alcolici in quantità non modesta).
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 20.04.2021, n. 14609
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