Grande buca al centro della strada: nessuna responsabilità del Comune

In tema di danni causati all’utente della strada in conseguenza dell’asserita mancata idonea manutenzione deve ritenersi che non possa essere addebitata alcuna responsabilità al Comune convenuto qualora, in perfette condizioni di visibilità ed in assenza di traffico intenso, il ciclista incappava in una buca di grandi dimensioni e posta al centro della strada nella quale l’attore risulta residente. Va difatti considerato che: durante la circolazione in assenza di apposita pista ciclabile, è raccomandato alle biciclette di procedere quanto più possibile vicino al margine destro della carreggiata; la buca posta al centro della carreggiata risultava ben visibile anche grazie all’assenza di traffico intenso sulla predetta via; appare inverosimile che l’attrice non conoscesse lo stato dei luoghi della via in cui risulta essere residente, incombendo su di lei un particolare onere di attenzione. Alla luce di quanto esposto deve dunque ritenersi interrotto il nesso eziologico tra cosa e danno (art. 2051 c.c.) e idoneo ad escludere la responsabilità del custode. Deve ritenersi che non possa essere addebitata alcuna responsabilità al Comune convenuto. Accertata quindi l’esclusiva responsabilità della danneggiata nella causazione dell’evento, attesa appunto l’imprudente condotta e la sua cosciente esposizione ad un rischio normalmente percepibile e calcolabile, la domanda va rigettata.

Tribunale di Lecce, sentenza del 8.6.2022

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