La valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro – come nella specie – da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti (fattispecie in tema di giudizio per il risarcimento dei danni da caduta a causa di una strada azionato ex art. 2051 e 2043 c.c.).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 23.5.2024, n. 14510
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