Deve darsi continuità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui nell’ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al Giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di Pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all’esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata – agli effetti dell’art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche; ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell’art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 cit. norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest’ultimo rimane “fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito”, cioè nel massimo della competenza per valore del Giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta.
NDR: in tal senso Cass. n. 15698 del 2006, n. 9432 del 2012, n. 11739 del 2015 e n. 3290 del 2018.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.5.2021, n. 12686
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