Gara ciclistica, sinistro con altro corridore che voleva evitare un’auto: chi è responsabile?

La mancata chiusura della strada, sulla quale si svolge una gara ciclistica, comporta l’obbligo, anche per i partecipanti, del rispetto delle norme del codice della strada. Va altresì ribadito che la gara ciclistica effettuata su una strada aperta al pubblico (cd. “circuito aperto”) è caratterizzata da intrinseca pericolosità e che, in linea generale, gli organizzatori rispondono dei danni qualora non abbiano rispettato le prescrizioni imposte dalle autorizzazioni amministrative oppure non abbiano adottato tutte le cautele del caso (secondo una previsione prudenziale connessa al concreto svolgimento della gara e ciò anche se non vi sia stata una espressa previsione nel provvedimento autorizzatorio). Nel caso che ci occupa, non essendovi prova del nesso di causalità tra la condotta di guida dell’autovettura sconosciuta ed i danni subiti dal ciclista attore, deve ritenersi che il sinistro occorsogli vada ascritto alla manovra di spostamento a destra dell’altro ciclista, in quanto il danneggiato l’attore è caduto non per essere stato investito dall’autovettura, ma a causa di un movimento brusco di un altro corridore, che ha cercato di evitare l’autovettura, spostandosi alla sua destra, urtandolo.

Corte di Appello di Bari, sentenza del 7.6.2023, n. 874

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