Fuga dopo investimento e omissione di soccorso: reati distinti ed autonomi

Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal VI e dal VII comma dell’art. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza.

In tema di circolazione stradale, l’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolari abilitazioni al soccorso; peraltro, detto obbligo non è legato alla consumazione ed all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell’utente della strada.

Cassazione penale, sezione quarta, ordinanza del 20.4.2021, n. 14648

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