Come è noto, a mente dell’art. 292 c.d.a. “ l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’art. 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis ,e d-ter, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”. Ciò posto va confermato che l’azione di rivalsa va ritenuta una azione di regresso, posto che l’obbligo risarcitorio in capo alla impresa designata per il Fondo Vittime della Strada sorge ex lege ove sussistano determinati requisiti fattuali e, pertanto, prescinde dal fatto illecito in sé.
Tribunale di Roma, sentenza del 10.2.2022, n. 2193
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