Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e onere probatorio del danneggiato

Va condiviso l’orientamento per cui il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. a), ha l’onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto. Inoltre, l’onere probatorio va assolto dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalitĂ  indicate dall’attore: spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione dell’evento lesivo subito e dell’imputabilitĂ  dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 18/09/2015 n.18308, 13/7/2011 n. 15367, 25/7/1995 n. 8086 e 8/3/1990 n. 1860 e, alla seconda Cass. 10/06/2005 n. 12304.

Corte di Appello di Bari, sentenza del 7.3.2023, n. 363

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