Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento.
NDR: in tal senso Cass. 16028/2023 nonché, sostanzialmente negli stessi termini, Cass. 42035/2021.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 11.12.2023, n. 34413
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