L’evento atmosferico, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale ed imprevedibile, va accertato esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), mentre, in difetto di tale positivo accertamento, non potrà escludersi la responsabilità del custode ai sensi della richiamata norma dell’art. 2051 c.c.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 23.11.2023, n. 32643
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Danni e responsabilità
Presunzione di colpa e circolazione del veicolo avvenuta contro la volontà del proprietario
Va confermato il principio secondo cui ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054, terzo comma, cod. civ., non è sufficiente