Va confermata la sussistenza dell’onere di sollevare l’eccezione di incapacità a testimoniare in sede di assunzione della prova, o nella prima difesa successiva, o al più tardi al momento della acquisita conoscenza della nullità stessa ove successiva, restando, in difetto, tale nullità sanata dalla acquiescenza della parte che aveva interesse a farla valere; infatti in tema di prova per testimoni, poiché le nullità o decadenze derivanti dalla violazione delle disposizioni contenute negli art. 244 e seguenti cod. proc. civ. hanno natura relativa e sono sanate per acquiescenza delle parti, in quanto sono stabilite dalla legge a tutela dei loro interessi, e non per motivi di ordine pubblico, la nullità per incapacità a testimoniare (art. 246 cod. proc. civ.) deve essere opposta tempestivamente dalla parte interessata secondo le modalità previste dall’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. Così, la parte che ha tempestivamente formulato l’eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l’eccezione rinunciata, così da non poter essere riproposta in sede d’impugnazione; inoltre, l’incapacità a testimoniare disciplinata dall’articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell’ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova (fattispecie in tema di responsabilità civile da sinistro stradale).
NDR: in tal seno Cass. n. 20652 del 25/9/2009, n. 5454 del 12/3/2005 e SU n. 9456 del 6/4/2023.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.5.2024, n. 13774
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