In caso di litisconsorzio facoltativo (disciplinato dall’art. 103 c.p.c., secondo cui più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni) è inapplicabile il cumulo previsto dal secondo comma dell’art. 10 c.p.c.; quindi ai fini della competenza il valore delle singole domande non può essere sommato. Il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall’art. 10, comma 2, c.p.c., difatti, riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all’ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall’art. 103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l’art. 10, comma 2, c.p.c., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (nel caso in esame due soggetti avevano convenuto in giudizio le medesime parti per farsi risarcire i danni subiti nel medesimo sinistro stradale: l’uno per i danni alla vettura ed il secondo per le lesioni).
NDR: in senso conforme all’ultima parte della massima si veda Cass. n. 3107 del 6.2.2017.
Tribunale di Roma, sentenza del 9.3.2022, n. 3705
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