La scelta di chi abbia subito danni alla persona di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica, non può automaticamente essere considerata – in relazione alla domanda di rimborso delle relative spese mediche – ragione di applicazione a carico del danneggiato dell’art. 1227 c.c., comma 2 (fattispecie in tema di risarcimento danni da incidente stradale).
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23.10.2023, n. 29308
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