Dissesto stradale “assolutamente visibile”: colpa esclusiva del danneggiato

In tema di art. 2051 c.c. È giudizio di fatto non implausibile, né viziato (e quindi incensurabile in sede di legittimità) quello in base al quale il dissesto stradale, per le sue condizioni di piena percepibilità, era “assolutamente visibile”, con la conseguenza che solo la condotta colposa del danneggiato fu causa del sinistro. D’altra parte, pur essendo ellittica l’espressione utilizzata dalla Corte (“stante il dissesto assolutamente visibile”), non sussiste il vizio motivazionale, in quanto la suddetta espressione significa che, secondo la corte di merito, la piena percepibilità delle condizioni della cosa custodita rendeva pienamente adottabile, secondo un criterio di regolarità causale, una condotta del danneggiato, improntata ad una ordinaria cautela oggettivamente esigibile secondo un criterio di regolarità causale, in grado di prevenire una rovinosa interazione con la cosa custodita e, quindi, evitabile con ordinaria cautela il sinistro.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 3.5.2024, n. 12010

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