Diritto di precedenza e concorso di colpa

Nel caso di scontro tra veicoli l’accertamento dell’intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente, onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente. Infatti, come previsto dal codice della strada, il conducente del veicolo al quale spetti il diritto di precedenza, per andare esente da responsabilità deve, dunque, a sua volta, guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previste dal codice della strada, in forza delle quali gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione (art. 140), devono regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza, in particolare, il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali (art. 141) e, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti (art. 145).

NDR: in argomento si veda Cass. 9528/2012, 4755/2004 e 15847/2000.

Tribunale di Bari, sentenza del 26.11.2020, n. 3679

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