Qualora il ragionamento presuntivo si sia basato soltanto sulle dichiarazioni di parte attrice e su quelle de relato actoris fatte al teste, senza essere sostenuto da elementi oggettivi, va affermata l’erroneità della sentenza per errato uso della testimonianza de relato actoris, tanto se si segue l’orientamento più radicale che ritiene del tutto nullo il valore della detta testimonianza, quanto se si segue quello meno radicale secondo cui essa può avere un valore probatorio se sostenuto da altri elementi probatori oggettivi, i quali abbiano l’attitudine a confermarne la credibilità. Nel caso di specie la sentenza ha attribuito valore diretto alla testimonianza de relato actoris quanto alla dinamica del sinistro e all’an della responsabilità del veicolo rimasto ignoto senza fare alcun riferimento ad elementi probatori ulteriori che potessero corroborarne la validità; tanto evidenzia la fondatezza del motivo, là dove evoca correttamente la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. uniformandosi alla giurisprudenza di Cass. SU n. 1785 del 2018).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 21.5.2024, n. 14030
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