La perdita dello svolgimento o comunque della collaborazione nello svolgimento dell’attività domestica, pur non conducendo al percepimento di un reddito monetizzato, al pari delle altre attività lavorative del de cuius va riconosciuta come danno patrimoniale, il quale può essere subito non solo dal danneggiato se sopravvissuto all’illecito, ma anche, se l’illecito ha causato un decesso, dai congiunti della vittima, costituendo, in particolare, un danno futuro, da accertarsi usualmente in via presuntiva e da valutarsi poi, in adeguamento al caso concreto, in via equitativa (fattispecie in tema di decesso a causa di un sinistro stradale, in particolare investimento del pedone mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali).
NDR: in tal senso Cass. 3 novembre 1995 n. 11453, 6 novembre 1997 n. 10923, 11 novembre 1998 n. 11349, 11 dicembre 2000 n. 15580, 16 ottobre 2001 n. 12597, 2 ottobre 2003 n. 14678, 3 marzo 2005 n. 2639, 12 settembre 2005 n. 18092, 20 ottobre 2005 n. 20324, 2 febbraio 2007 n. 2318, 24 agosto 2007 n. 17977, 13 dicembre 2012 n. 22909, 18 novembre 2014 n. 24471 e 20 novembre 2018 n. 29830.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 31.5.2023, n. 15437
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