In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale e ricorso al sistema delle tabelle, va confermato che, al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità, e di evitare che la valutazione risulti sostanzialmente arbitraria non potendo al riguardo invero valorizzarsi tutto generiche ed apodittiche indicazioni, il giudice di merito deve dare adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all’adottata liquidazione, indicando il parametro standard adottato; come sia stato esso individuato; quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo; quale sia l’incidenza al riguardo assegnata ai parametri considerati; le ragioni della mancata considerazione di altri parametri, a fortiori in caso di discostamento in diminuzione dal dato esibito dalle Tabelle di Milano.
NDR: in argomento Cass. 4/2/2016, n. 2167.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.2.2021, n. 2831
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