Va confermato il principio per cui in tema di responsabilitĂ da sinistro stradale ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante l’applicazione del criterio tabellare, il danneggiato ha l’onere di chiedere che la liquidazione avvenga in base alle tabelle, ma non anche quello di produrle in giudizio, in quanto esse, pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto; spetta poi al giudice di merito di liquidare il pregiudizio avvalendosi della tabella conforme a diritto.
NDR: in tal senso Cass. 20292/2022 e 33005/2021.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.10.2022, n. 30104
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