Il riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l’incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di lĂ della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale. Il danno morale è dunque autonomo rispetto al danno biologico: il sintagma “danno morale” allude a una realtĂ che (diversamente dal danno biologico) rimane in sĂ© insuscettibile di alcun accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. In punto di estimazione del pregiudizio, ove si accerti l’esistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (c.d. biologico) quanto del danno morale, il quantum risarcitorio va determinato applicando integralmente i valori evincibile dalle tabelle di Milano (che contemplano entrambe le voci di danno); qualora la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale sia peculiare e meritevole di particolare riguardo (ovvero, mutuando la definizione adoperata dall’art. 138 del codice delle assicurazioni – D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 – “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”) il ristoro del danno biologico va personalizzato, mediante l’aumento sino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente incrementativa per il danno morale automaticamente inserita in tabella (fattispecie in tema di sinistro stradale).
NDR: in argomento Cass. 27/03/2018 n. 7513, 17/01/2018 n. 901, 11/11/2019 n. 28989, 10/11/2020 n. 25164, 17/05/2022 n. 15733, 12/07/2023 n. 19922 e 25/01/2024 n. 2433.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.5.2024, n. 12943
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