Il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria, comprende le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore. Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate. In particolare, l’attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento; se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d’animo, vergogna, disistima etc.; fattispecie in tema di azione per il risarcimento danni da sinistro stradale).
NDR: in tal senso Cass. 25164/2020.
Tribunale di Milano, sentenza del 25.11.2021, n. 9763
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