Il danno da perdita del rapporto parentale non è in re ipsa e non esiste, pertanto, un “minimo garantito”: la parte è quindi gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito, fermo il ricorso alla prova per presunzioni; il giudice deve valutare caso per caso, ferma la possibilità di porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
NDR: in tal senso Cass. 25164/2020.
Corte di Appello di Milano, sentenza del 19.5.2023, n. 1630
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