I criteri orientativi approvati dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, con riferimento al danno non patrimoniale delle c.d. vittime secondarie o di riflesso, in ipotesi di morte di familiare, sono perfettamente in linea con i principi espressi dalle note Sezioni Unite n. 26972/08, in quanto – nel proporre di liquidare tale danno entro un’ampia forbice, della quale sono previsti il limite minimo e massimo, al fine di consentire la massima elasticità nel tenere conto delle peculiarità del caso concreto – si riferiscono all’intero ambito del danno non patrimoniale risarcibile, diverso dal biologico, da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso come “danno da sofferenza contingente” e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, inteso come lesione del diritto costituzionalmente inviolabile alle relazioni familiari. Peraltro, se è vero che la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non può che avvenire in base ad una liquidazione equitativa, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti alla persona, e segnatamente della sfera costituzionalmente protetta degli affetti e della solidarietà familiare, è pur vero che non è ammissibile alcun automatismo risarcitorio ovvero alcun minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, essendo la parte attrice gravata degli oneri di allegazione e prova, come in tutte le ipotesi di danno-conseguenza.
Deve condividersi l’orientamento per cui “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata. Ciò posto si ritiene al riguardo di dover fare applicazione delle Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, edizione 2022, che consentono di tenere conto di tutte le predette circostanze, distribuendo in maniera ponderata i punti alla luce dell’età della vittima primaria, dell’età della vittima secondaria, della convivenza, della sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario e della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto.
NDR: in tal senso Cass. n. 907 del 17/01/2018.
Tribunale di Milano, sentenza del 5.7.2022, n. 5883
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