Danno da micropermanente e accertamento medico-legale

Nel caso di risarcimento di danno da micropermanente, l’art. 139, comma 2, ultimo periodo cod. ass., pur posteriormente alle modifiche attuate dalla L. n. 124 del 2017 e all’intervento della Consulta con la sentenza n. 98/2019, deve ancora interpretarsi nel senso che la prova di lesione e di postumo non deve essere fornita solo con un referto strumentale, perchè in ogni caso è l’accertamento medico-legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica, a stabilire se sussiste la lesione e, in ipotesi positiva, quale percentuale sia da riconoscere al derivato postumo, dovendosi comunque tenere in conto che possono verificarsi situazioni nelle quali solo l’accertamento strumentale “è idoneo a fornire la dimostrazione” richiesta dalla legge.

NDR: in argomento Cass. 8 aprile 2020 n. 7753, 18 aprile 2019 n. 10816, 16 ottobre 2019 n. 26249, 28 febbraio 2019 n. 5820 e 19 gennaio 2018 n. 1272.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.5.2021, n. 12961

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