Deve considerarsi relativo alla circolazione l’incendio propagatosi dal veicolo in sosta (con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del veicolo), a meno che esso non sia stato appiccato con condotta dolosa di terzi, la quale è da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalità tra la circolazione e l’incendio stesso. Si è dunque concluso (in fattispecie nella quale l’incendio si era propagato da un veicolo ad un altro) che la sosta è essa stessa circolazione e che comprende in sè il complesso delle situazioni dinamiche e statiche in cui è posto il veicolo sulla pubblica via. Al riguardo, il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode (e quindi all’assicuratore) spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima, precisando che la causa ignota dell’incendio rileva a sfavore dell’assicuratore. Ciò con la precisazione che dalla omessa prova della dolosità dell’incendio discende la responsabilità del proprietario del veicolo nonché del suo assicuratore.
NDR: in argomento Cass. 3108/2010, 15392/2011, 14800/2018, 16895/2010.
Tribunale di Lecce, sentenza del 13.5.2021, n. 1414
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