Danno da fermo tecnico di veicolo coinvolto in un sinistro stradale: onere della prova

In tema di danno per fermo tecnico del veicolo va confermata l’impossibilitĂ  di considerarlo sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo ma, al contrario, come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato. Il danno da fermo tecnico di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale non può pertanto considerarsi in re ipsa quale conseguenza automatica dell’incidente e dell’indisponibilitĂ  del mezzo, ma dev’essere allegato e dimostrato in ragione dell’effettiva perdita patita da chi invoca il risarcimento. NĂ© tanto meno può farsi ricorso ad una liquidazione equitativa una volta dimostrato che il veicolo sia stato inutilizzabile per un certo numero di giorni, atteso che la liquidazione equitativa prevista dall’art. 1226 c.c., come richiamata in sede extracontrattuale dall’art. 2056 c.c., è consentita solo quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare, e non anche nelle ipotesi in cui un danno è addirittura incerto nella sua stessa esistenza.

NDR: in argomento Cass. 17135/11, 18773/12 e 6907/12.

Tribunale di Milano, sentenza del 28.10.2020, n. 6748

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