Danno da cosa in custodia: condotta imprevedibile della vittima

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., l’onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell’esistenza ed entità del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode come detto, l’onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito. L’esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; b) che quella condotta non fosse prevedibile. La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima di un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.

NDR: in tal senso Cass. 16.2.2021 n. 4035.

Tribunale di Roma, sentenza del 7.6.2021, n. 9859

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