‘Danno biologico’ e ‘danno dinamico-relazionale’ individuano il medesimo pregiudizio, atteso che con il secondo si identificano i pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente; la personalizzazione che comporta l’incremento della misura standard prevista dalla legge (o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli uffici giudiziari di merito) presuppone la presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari; il danno morale soggettivo, liquidabile in via ulteriore rispetto alla componente del danno biologico, deve essere provato anche in via presuntiva.
L’art. 139, comma 3, D.lgs n. 209/2005 subordina la possibilità di aumentare l’ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4 della medesima norma, alla ricorrenza di un’incidenza della menomazione in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali documentati e obiettivamente accertati ovvero abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.06.2022, n. 20182
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