Va confermato che il Comune è custode delle strade e, in virtù di tale qualità, ha l’obbligo di rispondere degli eventuali danni causati a cose e/o persone, connesse al manto stradale medesimo ex art. 2051 c.c. Non sussistono quindi dubbi sulla legittimazione passiva del Comune in caso di domanda di risarcimento dei danni subiti in seguito a una caduta asseritamente causata da un tratto irregolare di marciapiede non adeguatamente segnalato. Il Comune, infatti, è custode della strada aperta al pubblico transito. Inoltre, la circostanza che il tratto di strada in cui si è verificato l’incidente potesse essere stato oggetto, in precedenza, di interventi ad opera della locale società di trasporti pubblici non comporta che il Comune convenuto non sia rimasto custode della strada al momento del sinistro, rimasta certamente aperta al pubblico transito per volontà del Comune (correttamente, quindi, va rigettata l’istanza di chiamata in causa del terzo perché il rapporto contrattuale intercorso tra il convenuto e la detta terza Società comporta la disamina di obbligazioni contrattuali che esulano dalla causa petendi della domanda introdotta dall’attrice nel presente giudizio e contrasta con esigenze di economia processuale).
Tribunale di Milano, sentenza del 21.2.2022, n. 1535
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