Posto che la giurisprudenza di questa Corte ha di recente modificato il proprio orientamento in materia stabilendo che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla p.a. a norma dell’art. 2052 cod. civ., i danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell’integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., è necessario provare che la condotta dell’animale sia stata la causa del danno. Non è dunque sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’impatto tra quest’ultimo e il veicolo. In particolare, il danneggiato dovrà allegare che il danno è stato causato dall’animale selvatico -appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato- e dimostrare: la dinamica del sinistro; il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito; l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato -se, oltre che danneggiato, anche conducente del veicolo, oltre a quanto esposto sopra, dovrà allegare e dimostrare: l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida; che la condotta dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui -nonostante ogni cautela-non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno. Per altro verso, l’ente deve dare la prova liberatoria dell’art. 2052 cod. civ., dimostrando il caso fortuito.
NDR: in tal senso Cass. 27/04/2023 n. 11107, 23/05/2022 n. 16550 e 07/03/2016 n. 4373.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 21.6.2024, n. 17253
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