In tema di danni causati all’utente della strada in conseguenza dell’asserita mancata idonea manutenzione è sempre configurabile a carico del custode della rete stradale di propria competenza, una responsabilità ex art. 2051 c.c. Conseguentemente, è irrilevante il concetto di insidia elaborato dalla giurisprudenza in riferimento alla diversa previsione dell’art. 2043 c.c. e quindi a nulla rileva la circostanza che il danneggiato fosse in grado di accorgersi della presenza dell’ostacolo, poiché chi agisce per ottenere il risarcimento non è più onerato della prova dell’elemento colposo, dovendo esclusivamente provare – come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia – l’evento dannoso e l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento suddetto. Incomberà poi sul custode convenuto, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., fornire la prova dell’assenza di colpa, e segnatamente dimostrare che, pur essendosi mantenuto il comportamento diligente nel caso dovuto, il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto, ivi compreso anche il fatto dello stesso danneggiato che, ex art. 1227, c.c., può anche aver concorso nella produzione del danno. Va inoltre precisato che la nozione della custodia rappresenta un elemento strutturale dell’illecito, che qualifica il potere dell’ente sul bene che esso amministra nell’interesse pubblico; e che i criteri di valutazione della c.d. esigibilità della custodia ineriscono alla natura ed alle caratteristiche del bene da custodire (e dunque, nel caso di specie, riguardano la estensione della strada, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell’utente).
NDR: in argomento Cass. 01.10.2004 n. 19653, 13.01.2003 n. 298, 15/10/2010 n. 21328 e 15/10/2010, n. 21328.
Tribunale di Lecce, sentenza del 22.10.2021, n. 2849
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