Danni da caduta di un albero su auto parcheggiata

Il disposto di cui all’art. 2051 c.c. impone al custode non già un generico dovere di astensione dal compimento di atti che possano provocare danni a terzi, bensì uno specifico obbligo di attivarsi affinchè dal bene affidato alla sua custodia non derivino danni a terzi (nella specie il custode dell’area ove insisteva l’albero che si è abbattuto sulla vettura regolarmente in sosta, deve ritenersi responsabile del danno cagionato all’attore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c., per difetto di adeguata cura e manutenzione del bene di sua proprietà, mancando ogni prova che la caduta dell’albero sia dipesa da fattori imprevedibili e inevitabili, come tali non imputabili al custode; è infatti rimasto del tutto indimostrato l’elemento probatorio idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode, vale a dire l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale fra cosa in custodia ed evento di danno e, cioè, un fattore esterno, coincidente anche col fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e della eccezionalità, tale non potendosi intendere l’evento atmosferico sia pure di notevole intensità, che di per sé non può in alcun modo giustificare la caduta di un albero sul suolo cittadino).

Tribunale di Roma, sentenza del 16.6.2021, n. 10477

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