Ai fini dell’applicazione della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per il disposto di cui agli artt. 1 della L. n. 990/1969 e 2 del d.P.R. n. 973/1970, sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree di proprietà pubblica o privata, purché, però, aperte alla circolazione del pubblico, intendendosi per tali, quanto alle aree private, quelle in cui la circolazione è consentita ad una cerchia indeterminata di persone, diverse dai titolari dei diritti sulle aree medesime, sia pure sotto specifiche condizioni o per particolari finalità. Tale principio non trova deroga neppure nel caso in cui la polizza preveda l’estensione della copertura assicurativa ai danni causati da sinistri verificatisi indistintamente sulle aree private, poiché tale patto è operativo soltanto nei rapporti fra l’assicurato e l’assicuratore ed è inopponibile al danneggiato: con la conclusione che, non avendo questi azione diretta nei confronti dell’assicuratore al di fuori del regime dell’assicurazione obbligatoria, va esclusa l’applicabilità del regime legale e quindi l’azione diretta verso l’assicuratrice quando il sinistro si sia verificato nel cortile interno di un edificio.
Corte di Cassazione, sezione terza, ordinanza del 3.8.2021, n. 22160
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