Danni cagionati dalla fauna selvatica: risponde la Regione o l’Ente parco?

In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull’art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l’attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all’art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell’azione di rivalsa della regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell’azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l’onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell’ente pubblico (stante che la ricorrente insiste nel fondare la responsabilità risarcitoria sulla mancata adozione delle misure atte a prevenire il danno occorso, trova applicazione il principio secondo cui la legittimazione processuale passiva spetta al soggetto tenuto ad adottare quelle misure, vale a dire nel caso di specie, l’Ente parco).

NDR: in tal senso Cass. 24/03/2021 n. 8206 e 20/04/2020 n. 7969 (si vedano altresì Cass. 27/01/2022 n. 2502, 24/03/2021 n. 8206 e 20/04/2020 n. 7969 secondo le quali nel caso specifico in cui l’animale produca danni a terzi all’interno dell’Ente Parco sussiste la competenza specifica dell’Ente Parco sulla fauna selvatica del parco, istituito dalla L. n. 394 del 1991, art. 34, e ciò in virtù della medesima legge regionale che alla L.R. n. 10 del 2003, art. 10, nn. 1 e 2, assegna in via sussidiaria ed esclusiva tale funzione di vigilanza al parco nazionale che gestisce la zona protetta, tuttavia non evocato in giudizio; l’ente parco nazionale è un ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente), la legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2043 c.c., del danneggiato compete non già alla Regione ma all’ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. n. 394 del 1991, costituente “lex specialis” rispetto della L. n. 157 del 1992, artt. 1,9 e 19, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.11.2022, n. 33378

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