Va confermato il principio della generale cedibilità del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale, non potendo qualificarsi detto credito come strettamente personale, e non sussistendo nel nostro ordinamento espressi divieti normativi in tal senso, talchè il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni. Va inoltre evidenziato che il credito risarcitorio, derivando da un sinistro stradale, non è da ritenersi un credito futuro, in quanto sorge al momento stesso in cui si verifica l’evento, a prescindere dall’accertamento del medesimo e dalle eventuali contestazioni sulla sua esistenza, ed è quindi un credito attuale, certo e cedibile sin dal verificarsi del fatto illecito indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, dal momento che anche un credito non determinato nell’ammontare, oppure non esigibile, può essere oggetto di cessione. Fermo il generale principio della (libera) cedibilità dei crediti derivanti da sinistro stradale, occorre chiarire quali siano gli oneri di allegazione e di prova in capo al cessionario che agisca in giudizio nei confronti del proprietario del veicolo antagonista e del suo assicuratore per conseguire il ristoro dei danni. Va al riguardo osservato che per effetto del negozio di cessione del credito notificato al debitore ceduto il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione. Se le azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito si trasferiscono dal cedente al cessionario a seguito della intervenuta cessione, ne deriva che il cessionario non è tenuto solo a fornire la prova della intervenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso ma è assoggettato agli stessi oneri di allegazione e prova del cedente.
NDR: in argomento Cass. 24205/2015.
Tribunale di Roma, sentenza del 2.11.2022, n. 16034
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