Constatazione amichevole, presunzione valida fino a prova contraria, motivazione del giudice

Quanto alla constatazione amichevole si osserva in generale che: l’art. 143 cod. ass. priv. rubricato “denuncia di sinistro” prevende l’obbligo di denuncia del sinistro da parte dei proprietari alla propria assicurazione; quanto dichiarato dai conducenti nel modulo di constatazione amichevole da loro sottoscritto integra una confessione stragiudiziale che ex art. 2735 c.c., che ha la stessa efficacia di quella giudiziale (vale a dire ex art. 2733 c.c. forma piena prova contro colui che l’ha sottoscritta dei fatti a sé sfavorevoli in essa affermati, salvo non verta su fatti relativi a diritti non disponibili); l’art. 143 comma 2 cod. ass. priv. prevede che il modulo sottoscritto da entrambi i conducenti integra una presunzione iuris tantum nei confronti dell’assicuratore e vincibile con prova contraria in merito al verificarsi dell’incidente e delle modalità in esso descritte: “il sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”; ai sensi dell’art. 2733 comma 3 c.c. in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal Giudice. Ciò posto va ribadito che in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d’incidente, come già previsto dall’art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall’art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice del merito ne spieghi le ragioni.

NDR: in tal senso Cass. n. 29146 del 06/12/2017.

Tribunale di Milano, sentenza del 11.7.2023, n. 5810

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