In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, la confisca del veicolo è disciplinata dall’art. 213 c.d.s. che non prevede alcun termine per la confisca, se non nell’ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione.
NDR: in tal senso Cass. n. 21881 del 14/10/2009 e n. 27851 del 2021.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 15.7.2024, n. 19468
…omissis…
rilevato
XX ha proposto opposizione ex artt. 6, D.Lgs. n. 150 del 2011, e 205 c.d.s. , avverso l’ordinanza del Prefetto di Reggio Calabria, notificata il 18/07/2019, di confisca del veicolo Nissan Juke tg. —, di proprietà dell’opponente, e ha eccepito la tardività dell’ordinanza, il mancato rispetto del termine per la notifica al trasgressore e il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla notifica del provvedimento di sequestro amministrativo del veicolo, prodromico alla confisca;
il Giudice di Pace di Locri, con sentenza n. 1907/2019, ha respinto l’opposizione;
il Tribunale di Locri, nel contraddittorio della Prefettura di Reggio Calabria, ha rigettato l’appello di XX sul rilievo che: (i) il rispetto del termine di cui all’art. 204 c.d.s. per l’emissione della confisca, disposta (come nella specie) ai sensi degli art. 193, comma 2, 213 c.d.s. , si riferisce all’ipotesi (diversa da quella in esame) in cui il Prefetto ordini la confisca all’esito del rigetto del ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione ex art. 203 c.d.s. Viceversa, nella fattispecie concreta, in mancanza di un termine per provvedere, la confisca è soggetta unicamente al termine quinquennale di prescrizione di cui alla legge n. 689 del 1981; (ii) al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative non si applica il termine di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990; (iii) l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’appellante, il quale sostiene che all’epoca del sequestro del veicolo non ne era proprietario, come ha correttamente stabilito il Giudice di Pace, avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio di opposizione al verbale prodromico alla confisca e, pertanto, è inammissibile nel presente giudizio;
XX ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati con una memoria;
la Prefettura di Reggio Calabria è rimasta intimata.
Considerato
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 28, legge n. 689 del 1981, 213 c.d.s. , perché il Tribunale, aderendo alla decisione di primo grado, ha affermato che il provvedimento di confisca del veicolo possa essere adottato nel termine di cinque anni dalla violazione, come previsto dall’art. 28, cit. , salvo il caso in cui il trasgressore abbia preposto ricorso al Prefetto, ipotesi in cui invece opera il termine di 120 giorni (o, meglio, quello di 90 giorni) previsto dall’art. 204 c.d.s.
Sotto altro profilo, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , che il giudice d’appello ha “dato per scontato” che il trasferimento della proprietà fosse già avvenuto all’epoca dei fatti di causa;
il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2, comma 2, legge n. 241 del 1990, e dell’art. 97 Cost. , per avere la sentenza impugnato affermato che, in assenza della previsione di un termine specifico, la confisca sarebbe soggetta al termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 28, legge n. 689 del 1981;
il terzo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , T’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, per non avere il Tribunale considerato che l’ordinanza di confisca è stata notificata in data 18/07/2019, ossia a distanza di dieci mesi dalla sua emissione, in data 05/09/2018, nonostante che, alla luce del combinato disposto degli artt. 213, comma 3, 204, comma 2, c.d.s. , appaia chiaro che il provvedimento di confisca debba essere notificato entro 150 giorni dalla sua emissione;
il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 75 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’appellante dovesse essere proposta nel giudizio di impugnazione del verbale di infrazione al c.d.s. , sotteso al provvedimento di confisca, tralasciando che la carenza di legittimazione passiva può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio;
i primi tre motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati;
dal primo punto di vista (inammissibilità dei motivi), il Collegio ritiene che, quanto al secondo sottomotivo del primo “mezzo” e al terzo motivo, si sia dinanzi a un’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 348 – ter, commi 4 e 5, c.p.c. , con conseguente inammissibilità della doglianza di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. , quando la sentenza di appello “conferma la decisione di primo grado” e risulta “fondata sulle stesse ragioni”, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (c.d. “doppia conforme”).
Il ricorrente non indica, nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. , sotto quale profilo siano tra loro diverse le ragioni di fatto su cui si fondano, rispettivamente, la decisione di primo grado e la sentenza di appello (tra le altre, Cass. n. 1614 del 2024; Cass. n. 5947 del 2023);
dal secondo punto di vista (infondatezza dei motivi), va ricordato che, per i giudici di merito, in mancanza del ricorso al Prefetto – la cui ordinanza, in tale ipotesi, rileverebbe come decisione sul ricorso amministrativo – la norma di riferimento non è l’art. 204 c.d.s. , ma l’articolo 213, il quale non fissa all’autorità alcun termine per l’adozione del provvedimento di confisca, che può intervenire entro il termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981.
La decisione dei giudici di merito è conforme alla giurisprudenza di legittimità (ex muLtis, Sez. 2, Sentenza n. 21881 del 14/10/2009, Rv. 611408 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 27851 del 2021), secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, la confisca del veicolo è disciplinata dall’art. 213 c.d.s. che non prevede alcun termine per la confisca, se non nell’ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione.
Inoltre, la specifica censura di violazione di legge sollevata dal secondo motivo è infondata perché, come afferma Cass. n. 8464/2024, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “l’art. 2 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo non trova applicazione in materia di sanzioni amministrative, essendo esse regolate dalla legge n. 689 del 1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve (Cass. n. 31239 del 2021; Cass. n. 4363 del 2015; Cass. n. 8763 del 2010; Cass. S.U. n. 9591 del 2006)”;
il quarto motivo è infondato per la ragione di seguito illustrata;
è corretta la statuizione del Tribunale circa l’inammissibilità dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’appellante;
la ragione, tuttavia, è diversa da quella indicata dalla sentenza impugnata, la cui motivazione, pertanto, sul punto va corretta;
sulla questione – che non riguarda la legittimazione passiva in senso processuale, ma l’aspetto sostanziale dell’esatta individuazione dell’autore della violazione del c.d.s. che ha portato al sequestro e alla confisca del veicolo – si è formato il giudicato in quanto (come risulta da pag. 4 della sentenza) l’interessato non ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Locri del 19/05/2016, che rigettava l’opposizione dal medesimo proposta avverso la violazione dell’art. 193 c.d.s. – per avere circolato a bordo dell’autovettura Nissan Juke non coperta da assicurazione – e il sequestro del veicolo, sentenza che pertanto è divenuta definitiva;
in conclusione, il ricorso è respinto;
nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, a cui la Prefettura di Reggio Calabria non ha partecipato;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 – bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 – bis del citato art. 13, se dovuto.