Essendo accertata la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione del sinistro, e considerato che tale responsabilità esclusiva non è stata contestata dalla compagnia assicurativa costituita, trattandosi di richiesta di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale in cui si allega un danno biologico superiore al 9%, alla quale non è applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del codice delle assicurazioni, le parti convenute, ovvero il responsabile del sinistro e l’assicuratore, dovranno essere condannate in solido a risarcire i danni sofferti dall’attore a causa del sinistro.
Tribunale di Roma, sentenza del 5.10.2020, n. 13515
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