Il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (nella specie i giudici di merito dei suindicati principi hanno fatto piena e corretta applicazione, avendo, da una parte, rilevato, in esito all’esame delle risultanze istruttorie, che non vi erano elementi per ritenere che il pedone si fosse parato improvvisamente e imprevedibilmente davanti alla traiettoria del motoveicolo, con la conseguenza che lo stesso non poteva essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro, e, dall’altro, che lo stesso aveva attraversato la strada al di fuori del passaggio pedonale, distante appena quaranta metri, violando così l’obbligo di concedere la precedenza al motociclo, sancito dall’art. 190 del codice della strada).
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1 c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.
NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. 28/01/2019 n. 2241, 04/04/2017 n. 8663, 18/11/2014 n. 24472 e 19/02/2014 n. 3964; alla seconda massima Cass. 13/11/2014 n. 24204.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.7.2023, n. 20137
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