Concorso di colpa del pedone in caso di investimento

Considerato che il danneggiato ha ottenuto dalla compagnia assicuratrice del veicolo che lo investì un indennizzo (nella specie pari a € 47.000,00), quantificato sulla base di un concorso di colpa del 50% in capo al medesimo avendo egli, di notte ed in condizioni psicofisiche alterate a causa dell’assunzione di bevande alcoliche, attraversato trasversalmente una strada ad alta percorrenza, priva di strisce pedonali, così essendo sanzionato dagli operanti intervenuti per i rilievi successivi all’incidente per violazione dell’art. 190 CdS, va ritenuto che la ripartizione al 50% del ruolo causale svolto dalle condotte colpose dei protagonisti dell’incidente, ritenuta dall’assicuratore dell’investitore, sia fondata e congrua.

Tribunale di Milano, sentenza del 24.2.2022, n. 1647

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