Fermo restando che la mancata formalizzazione del trasferimento della proprietà del veicolo presso il P.R.A. non esclude la validità del relativo contratto di vendita, non trattandosi di pubblicità di natura costitutiva ed essendo sufficiente la consegna del bene al compratore (cosa che, nella specie, è avvenuta), tuttavia la mancata consegna dei documenti attestanti la proprietà del veicolo impedisce all’acquirente di poterne legittimamente disporre. La questione, dunque, non va risolta sulla base del mero rilievo dell’efficacia della trascrizione al P.R.A., e dunque con riferimento alla posizione dei terzi estranei alla vendita, ma deve essere affrontata con riguardo alla condotta delle parti in relazione alla vicenda contrattuale avente ad oggetto la vendita del bene oggetto di causa. La condotta, adempiente o meno, del venditore, in altre parole, va valutata dal giudice di merito nell’ambito del negozio di compravendita, e dunque con riferimento al contenuto del relativo sinallagma: occorre, dunque, verificare se la mancata formalizzazione del trasferimento costituisca nella specie, o meno, grave inadempimento, tenendo conto, da un lato, del principio generale per cui il venditore è tenuto a consegnare, in uno alla cosa venduta, anche “… i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso…” (cfr. art. 1477 c.c., u.c.) e, dall’altro lato, che, in assenza della predetta formalizzazione, è preclusa al compratore, che pure aveva saldato il corrispettivo pattuito per la vendita, la facoltà di disporre liberamente del bene acquistato.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 4.12.2023, n. 33746
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