Il comportamento colposo del pedone, sotto il profilo eziologico, assume rilevanza causale autonoma nella produzione del sinistro, tenuto conto di una serie di elementi fattuali dai quali si evince il carattere determinante della condotta colposa: effettuando jogging, attraversava la semicarreggiata al di fuori delle strisce pedonali e, dopo avere superato un furgone che evidentemente, tenuto conto delle sue dimensioni, avrebbe ostruito la sua visibilità da parte di altri utenti della strada, decideva di proseguire nell’attraversamento senza preventivamente fermarsi al fine di verificare l’eventuale sopraggiungere di altri veicoli. Posto che il conducente del veicolo procedeva con andatura certamente nei limiti consentiti ed in ogni caso consona alle condizioni di traffico e alle caratteristiche dei luoghi ove non vi era alcun attraversamento né pedonale, né ciclabile non può ritenersi ostacolo prevedibile la circostanza che un pedone, nelle condizioni di traffico intenso, ponesse in essere un attraversamento repentino della carreggiata, al di fuori delle strisce, correndo.
Tribunale di Milano, sentenza del 17.3.2023, n. 2184
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