Trovando la regola di giudizio di cui all’art. 2054 c.c. applicazione anche nel caso di collisione tra autoveicolo (nella specie un autotreno) e bicicletta, va confermato che in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall’art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l’atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l’atto generatore del sinistro, causa presunta dell’evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni.
NDR: in argomento si veda Cass. n. 31702 del 7/12/2018.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 6.3.2024, n. 6051
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno