Qualora sia impossibile accertare il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso, a fortiori se si considera che entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno subito una sanzione amministrativa per la violazione di disposizioni del codice della strada (circostanze dalle quali si desume che i due utenti della strada hanno circolato sulla pubblica via senza prestare pieno e rigoroso ossequio alla disciplina vigente), trova applicazione l’art. 2054, co. 2, c.c., disposizione invocabile anche in caso di collisione tra automobile e velocipede, con presunzione di eguale concorso delle parti a produrre l’evento dannoso, con conseguente riduzione al 50% nella quantificazione dei danni-conseguenza.
NDR: in argomento Cass. 10304/09 e 31702/18.
Tribunale di Milano, sentenza del 16.11.2022, n. 9042
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